Protocollo d’Intesa tra Federazione Italiana Vela e UISP. La Federazione Italiana Vela , con sede legale a Genova, rappresentata dal Presidente pro-tempore Dr. Carlo Croce e L’ente di promozione sportiva Uisp, con sede legale in Roma , rappresentata dal Presidente pro-tempore Dr. Filippo Fossati.
Premesso
che la FIV è un’associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1927, costituita da società , associazioni ed
organi sportivi affiliati alla stessa;
che la FIV ha lo scopo di promuovere, propagandare,organizzare e disciplinare l’attività velica e in particolare lo Sport della Vela in tutte le sue
forme;
che la FIV svolge altresì le sue attività di gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico professionali, di orientamento, formazione,
qualificazione e aggiornamento nelle attività veliche dei docenti di ogni ordine e grado e dei formatori, anche in collaborazione con organismi
pubblici e privati nazionali e internazionali;
che la FIV è affiliata alla International Sailing Federation (I:S:A:F), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla
European Sailing Federation (EUROSAF);
che la FIV è autorità nazionale per lo sport della Vela e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O ,
delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate
nello Statuto C.O.N.I. (Decreto Legislativo dell’8 gennaio 2004, n. 15 : Modifiche ed integrazione al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242,
recante “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004), godendo di autonomia tecnica, organizzativa;
che la FIV è riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come Ente di riferimento per lo sviluppo della cultura nautica ai sensi
dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
che la FIV con D.M. 25 febbraio 2009 è stata riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale ” Centro di Istruzione per la
nautica”.
e
che L’UISP Unione Italiana Sport Per tutti- già denominata Unione Italiana Sport popolare – è un’Associazione nazionale fondata nel 1948;
che l’UISP è riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI quale Ente di promozione sportiva in forza del D.P.R n. 530 del 2 agosto 1974 con
delibera del 24 giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. n. 157 del 28 marzo 1986 e del D.Legs. n. 15/04; in tale
ambito aderisce alle norme dello Statuto CONI;
che l’ UISP è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione , dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iscritta al Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
che l’UISP in accordo alla ” Nuova disciplina dei rapporti tra CONI e gli EPS”, approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.
1252 del 21 /10/2003, promuove e organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorchè con modalità
competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l’aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
che l’UISP è membro del CSIT ( Confederation Sportive Internazionale du Travail), della FISpT (Federation International Sport pour Tous), della
UESpT ( Unione Europea Sport per Tutti);
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
La FIV e l’UISP, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche prerogative , convengono la volontà e l’impegno di
concordare e definire
rapporti di collaborazione nell’ambito esclusivo delle attività veliche .
Art .2
I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati.
Art. 3
Esse disciplineranno nel rispetto dei propri Statuti associativi, la attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con
finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
Art. 4 I
rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:
·
L’organizzazione di manifestazioni veliche del diporto e i calendari di attività inerente la partecipazione all’attività promozionale
·
Formazione Quadri Tecnici
·
Le attività di “Scuola Vela”
·
L’utilizzo delle aree demaniali in concessione alle due Associazioni
·
Le iniziative per la cultura dell’ambiente marino;
·
Le iniziative per la sicurezza in mare;
·
Le iniziative culturali per le attività marinare;
=omissis=
Art. 4.4 Le attività di “Scuola Vela”
La FIV riconosce l’azione delle Società UISP per quanto attiene l’organizzazione di Scuole Vela, attribuendo alle stesse
, fatti salvi gli adempimenti
federali previsti
il ruolo di Scuola Vela Autorizzata (SVA);Qualora le società fossero già affiliate alla FIV il presente paragrafo non si applica.
=omissis=
Art. 4.6 Le iniziative per la cultura dell’ambiente marino
La FIV e la UISP si impegnano nell’ambito di possibili iniziative per la salvaguardia dell’ambiente marino a promuovere, congiuntamente, azioni ,
anche all’interno della Scuola, per rafforzare nei giovani, la cultura del rispetto dell’ambiente marino.
Art. 4.7 Le iniziative per la sicurezza in mare
La FIV e la UISP si impegnano nell’ambito di possibili iniziative per la divulgazione della sicurezza in mare a promuovere azioni rivolte ai giovani
ed ai meno giovani ad “andar per mare in sicurezza”.
=omissis=
Art. 5
Accordi Regionali migliorativi
La presente convezione firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali della FIV e dell’UISP ha validità su tutto il territorio nazionale. In considerazione
delle competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, i firmatari della presente convenzione promuoveranno
presso le rispettive strutture periferiche, la stipula di accordi e convenzioni a carattere territoriale , migliorative della presente convenzione.
Art. 6 Durata della Convenzione
La durata della presente convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento
del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.
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